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CONVENZIONE DI GINEVRA   CONVENZIONE DI GINEVRA
22/08/2020

22 agosto 1864 - 22 agosto 2020
Mettere al centro l’essere umano è, da sempre, il nostro imperativo

Dall’8 al 22 agosto 1864, i rappresentanti di dodici Stati si riunirono a Ginevra per condividere e firmare la Convenzione che pose le basi dell'odierno diritto internazionale umanitario e stabilì la neutralità dell'Emblema della Croce Rossa, di coloro che operano o sono posti sotto la sua protezione. Ecco i primi firmatari, che credettero fermamente nel rispetto dei diritti dei più deboli durante un conflitto armato: Granducato di Baden, Belgio, Danimarca, Francia, Granducato di Hesse-Darmstadt, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Spagna, Svizzera e Würtemburg. L’Italia c’era! Uno stato giovane, nato da anni di guerre risorgimentali, aveva provato l’orrore di conflitti sanguinosi e fratricidi e riconosceva la necessità di società di soccorso in aiuto dei militari feriti e malati in guerra.

Nel 1866, Italia e Prussia, durante la terza guerra di indipendenza italiana, applicarono per la prima volta la Convenzione di Ginevra.
Nel giro di pochi anni moltissimi Paesi ratificarono la Convenzione che ebbe valenza pressoché mondiale. 
Ma facciamo un passo indietro: la Croce Rossa Internazionale era nata alcuni mesi prima della firma della Convenzione. Si può riconoscere la sua fondazione in occasione della prima riunione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nella Conferenza che si tenne a Ginevra dal 26 al 29 ottobre 1863. In quell’occasione vennero adottate dieci Risoluzioni e tre Raccomandazioni nel desiderio di portare aiuto ai feriti nel caso in cui i servizi medici militari si dimostrassero inadeguati.

Si doveva agire sui governi perché le Risoluzioni e le Raccomandazioni potessero costituire diritto vigente: la Convenzione di Ginevra è il risultato di questo processo: il trattato firmato da dodici Stati il 22 agosto del 1864.

La Convenzione per il miglioramento della sorte dei militari feriti negli eserciti in campagna, era composta da soli 10 articoli, che possono considerarsi una delle massime espressioni della civiltà occidentale. 

- Art. 1 - Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, durante tutto il tempo in cui si troveranno dei malati o dei feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze o questi ospedali saranno salvaguardati da una forza militare. 
- Art. 2 - Il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia la direzione, il servizio di sanità, l'amministrazione, il trasporto dei feriti, potrà godere del beneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, e fintanto che resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere. 
- Art. 3 - Le persone designate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione nemica, continuare a svolgere le loro funzioni nel loro ospedale o nella loro ambulanza, oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi a cui appartengono. 
- Art. 4 - Le persone addette agli ospedali militari non potranno, durante la ritirata, trasportare con sé altro che gli oggetti di proprietà particolare. Il materiale degli ospedali militari è infatti sottomesso alle leggi di guerra. Questa regola non vale invece per le ambulanze, le quali potranno così mantenere il loro materiale. 
- Art. 5 - I civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e avranno piena libertà d'azione. I generali delle Potenze belligeranti avranno per missione quella di appellarsi al senso d'umanità delle popolazioni civili, informandole sul loro diritto alla neutralità. Ogni ferito raccolto e curato in una casa dovrà essere rispettato. Particolari favori saranno concessi a chi si prenderà cura dei feriti. 
- Art. 6 - I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano. I comandanti in capo avranno la facoltà di rimandare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti in combattimento, allorquando naturalmente le circostanze lo permetteranno. Saranno rimandati nei loro Paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti invalidi. Gli altri potranno ugualmente essere rimandati in Patria, a condizione di non riprendere le armi durante tutta la durata del conflitto. Le evacuazioni, insieme al personale che le dirige, saranno protette dalla neutralità più assoluta. 
- Art. 7 - Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà anche un bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco. 
- Art. 8 - I particolari dell’esecuzione della presente Convenzione saranno regolati dai comandanti in capo delle armate belligeranti, in base alle istruzioni dei loro rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali enunciati in questa Convenzione. 
- Art. 9 - Le Grandi Potenze che Sottoscrivono questo documento sono obbligate a Comunicare la presente. Convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla Conferenza Internazionale d Ginevra, invitando tali Governi a sottoscrivere essi stessi tale Convenzione.
- Art. 10 - La presente Convenzione sarà ratificata a Berna entro quattro mesi da oggi. Gli obiettivi e il contenuto della Convenzione di Berna entro quattro mesi da oggi.

Si trattava di un’assoluta novità rispetto al passato? 
 Alcuni contenuti riprendevano prassi anteriori utilizzate, ad esempio, nei Cartelli, nelle Capitolazioni o negli Armistizi, accordi bilaterali stipulati dai comandi militari; la straordinaria novità risiedeva, invece, nel fatto che la Convenzione di Ginevra era multilaterale stipulata dagli Stati e in vista della sua applicazione in ogni guerra futura tra gli Stati parte. Fu la prima espressione del nuovo diritto internazionale umanitario che tra la fine Ottocento e gli inizi del Novecento assunse tra gli studiosi la denominazione di ius in bello.

La sua forza e il suo valore erano caratterizzati dall’esistenza delle Società Nazionali di Croce Rossa e dal Comitato di Ginevra. Innovativa era l’idea visionaria di Dunant, innovativa era la Croce Rossa e la sua capacità di tradurre l’idea di Dunant in un trattato internazionale vincolante gli Stati, innovativo era l’amore per i vulnerabili, che rimane il filo indistruttibile di più di 150 anni della nostra storia.
Attraverso il potere dell’Umanità siamo riusciti a dare i diritti a chi diritti non ne aveva.


Riferimenti bibliografici

- Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914, a cura di Costantino Cipolla e Paolo Vanni, ed. Franco Angeli,2013
- La Prima Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864: una nuova idea della guerra alla vigilia del “Secolo breve” di Francesco Mastroberti Università Aldo Moro di Bari, 2014
- Strategia della Croce Rossa Italiana 2018-2030 



 
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