CORTE PENALE INTERNAZIONALE 17/07/2020
Lo Statuto di Roma istituisce la Corte Penale Internazionale il 17 luglio 1998. La decisione condivisa dagli Stati di creare una Corte Penale Internazionale indipendente e permanente, collegata alle Nazioni Unite, è stata presa per evitare che i gravissimi crimini, che nel secolo scorso hanno colpito milioni di uomini, donne, bambini, rendendoli vittime di inimmaginabili atrocità; che costituiscono una minaccia alla pace, alla sicurezza e al benessere del mondo, rimanessero impuniti. La CPI non ha giurisdizione internazionale, ha giurisdizione solo negli Stati parte, quegli Stati che hanno aderito allo Statuto, ma può esercitare i suoi poteri sul territorio di qualsiasi Stato con un accordo speciale. Attualmente gli stati parte sono 124. La CPI viene attivata solo se lo Stato interessato non può o non vuole procedere ad istituire un processo penale. La sede della CPI è l’Aja, nei Pesi Bassi, ma, può riunirsi in altro luogo qualora sia necessario. Lo Statuto della Corte Penale internazionale si compone di un preambolo e di 128 articoli. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale è relativa ai seguenti crimini internazionali: Gli organi della Corte sono: una Presidenza, una Sezione di appello, una Sezione di primo grado, una Sezione dei giudizi preliminari, un Ufficio del Procuratore, una Cancelleria. Lo Statuto prevede che tutti i giudici siano eletti a tempo pieno, anche se in un primo momento, per ovvie implicazioni finanziarie, solo quelli facenti parte della Presidenza opereranno a tempo pieno. Essi sono 18, devono avere la cittadinanza di uno degli Stati Parte, ciascuno dei quali può esprimere un solo candidato e sono prescelti, dall'Assemblea degli Stati Parti a scrutinio segreto, in base a particolari qualificazioni culturali e professionali elencate dettagliatamente, ivi comprese conoscenze linguistiche. I giudici eletti hanno, di norma, un mandato di nove anni, non rinnovabile. La Presidenza, composta dal Presidente e dal Primo e secondo Vicepresidente, eletti a maggioranza assoluta dei giudici, è responsabile della corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'Ufficio del Procuratore, ma previo accordo e consenso con il Procuratore stesso, per tutte le questioni di interesse comune. Il Procuratore può iniziare una inchiesta di sua iniziativa o su segnalazione del caso da parte di uno Stato, ma in tali casi la giurisdizione della Corte è possibile se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine ovvero lo Stato di nazionalità dell'accusato, od anche entrambi, siano parti dello Statuto. Il Procuratore può avviare un’indagine anche su richiesta del Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale); in tal caso non è richiesta alcuna condizione per l'esercizio della giurisdizione della Corte. La Corte non ha giurisdizione nei confronti dei minori di 18 anni al momento della commissione del crimine. Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte. Sul tavolo dei negoziati sono state prese in considerazione un novero di questioni quali la definizione del crimine di aggressione, la possibilità di eliminare la clausola di opting out per i crimini di guerra e l’inclusione dell’uso di certe armi tra i crimini di guerra nel contesto di conflitti armati di carattere non internazionale. Con riferimento a quest’ultimo puntola Conferenza di revisione di Kampala ha visto l’adozione di uno specifico emendamento, ad oggi ratificato da 17 Paesi. Presentato dal Belgio, l’emendamento in questione aveva quale obiettivo quello di inserire nell’elenco di crimini di guerra applicabile ai conflitti di carattere non internazionale tre nuove fattispecie relative all’impiego di alcune tipologie di armi. Tali fattispecie, già presenti all’art. 8, lettera b) relativo ai conflitti internazionali, prescrivono il divieto di: A parere del Comitato Internazionale della Croce Rossa questo emendamento contribuisce a rendere l’art. 8 dello Statuto più conforme alle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nel corso di questo tipo di conflitti. Il divieto di utilizzare armi velenose o asfissianti e la prescrizione dell’uso di proiettili espandibili, quali corollari del divieto di impiegare armi che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscono in modo indiscriminato, hanno infatti assunto il carattere di norme generali applicabili a tutte le tipologie di conflitto armato. Durante la Conferenza è stato definito il crimine di e di far entrare in vigore la legislazione a partire da una qualunque data successiva al 1º gennaio 2017. |
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