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CORTE PENALE INTERNAZIONALE   CORTE PENALE INTERNAZIONALE
17/07/2020

Lo Statuto di Roma istituisce la Corte Penale Internazionale il 17 luglio 1998.

La decisione condivisa dagli Stati di creare una Corte Penale Internazionale indipendente e permanente, collegata alle Nazioni Unite, è stata presa per evitare che i gravissimi crimini, che nel secolo scorso hanno colpito milioni di uomini, donne, bambini, rendendoli vittime di inimmaginabili atrocità; che costituiscono una minaccia alla pace, alla sicurezza e al benessere del mondo, rimanessero impuniti.
La Corte Penale Internazionale ha competenza universale e permanente e esercita la propria giurisdizione sulle persone per i crimini più gravi aventi rilevanza internazionale, nei limiti previsti dallo Statuto, e nel rispetto del principio di complementarità nei riguardi delle giurisdizioni nazionali penali. 

La CPI non ha giurisdizione internazionale, ha giurisdizione solo negli Stati parte, quegli Stati che hanno aderito allo Statuto, ma può esercitare i suoi poteri sul territorio di qualsiasi Stato con un accordo speciale. Attualmente gli stati parte sono 124.

La CPI viene attivata solo se lo Stato interessato non può o non vuole procedere ad istituire un processo penale.

La sede della CPI è l’Aja, nei Pesi Bassi, ma, può riunirsi in altro luogo qualora sia necessario.

Lo Statuto della Corte Penale internazionale si compone di un preambolo e di 128 articoli.

La giurisdizione della Corte Penale Internazionale è relativa ai seguenti crimini internazionali:
• Crimine di genocidio;
• Crimini contro l’umanità;
• Crimini di guerra;
• Crimine di aggressione;
Riguardo all’ultima tipologia di crimine, quello di aggressione, lo Statuto recita: la CPI eserciterà la propria giurisdizione riguardo al crimine di aggressione quando sarà approvata una disposizione che definisca tale crimine e stabilisca le condizioni alle quali la Corte eserciterà la giurisdizione su di esso. Tale disposizione dovrà essere compatibile con le relative disposizioni della Carte delle Nazioni Unite.

Gli organi della Corte sono: una Presidenza, una Sezione di appello, una Sezione di primo grado, una Sezione dei giudizi preliminari, un Ufficio del Procuratore, una Cancelleria.

Lo Statuto prevede che tutti i giudici siano eletti a tempo pieno, anche se in un primo momento, per ovvie implicazioni finanziarie, solo quelli facenti parte della Presidenza opereranno a tempo pieno. Essi sono 18, devono avere la cittadinanza di uno degli Stati Parte, ciascuno dei quali può esprimere un solo candidato e sono prescelti, dall'Assemblea degli Stati Parti a scrutinio segreto, in base a particolari qualificazioni culturali e professionali elencate dettagliatamente, ivi comprese conoscenze linguistiche. I giudici eletti hanno, di norma, un mandato di nove anni, non rinnovabile.

La Presidenza, composta dal Presidente e dal Primo e secondo Vicepresidente, eletti a maggioranza assoluta dei giudici, è responsabile della corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'Ufficio del Procuratore, ma previo accordo e consenso con il Procuratore stesso, per tutte le questioni di interesse comune.

Il Procuratore può iniziare una inchiesta di sua iniziativa o su segnalazione del caso da parte di uno Stato, ma in tali casi la giurisdizione della Corte è possibile se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine ovvero lo Stato di nazionalità dell'accusato, od anche entrambi, siano parti dello Statuto.

Il Procuratore può avviare un’indagine anche su richiesta del Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale); in tal caso non è richiesta alcuna condizione per l'esercizio della giurisdizione della Corte.

La Corte non ha giurisdizione nei confronti dei minori di 18 anni al momento della commissione del crimine.
La pena è determinata in base alla gravità del reato e alla situazione personale del condannato. In caso di condanna per più reati si applica il cumulo delle pene.

Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte.
Con decisione dell'Assemblea degli Stati Parti, è istituito un fondo a beneficio delle vittime di reati e delle loro famiglie, sul quale possono confluire i ricavi delle sanzioni pecuniarie e dei beni confiscati.

Una importante clausola di salvaguardia prevede la possibilità da parte degli Stati di applicare le pene stabilite dal loro diritto interno ed anche di applicare normative che non prevedono le pene prescritte dallo Statuto.

Ad oggi sono 10 gli Stati all’esame della Corte Penale Internazionale:
- Kenya
- Costa d’Avorio
- Georgia
- Burundi
- Uganda
- Repubblica Democratica del Congo
- Repubblica Centrafricana I
- Repubblica Centrafricana II
- Mali
- Sudan
- Libia

L'Ufficio del Procuratore, inoltre, sta svolgendo indagini preliminari relative alle situazioni problematiche in Afghanistan (2007), Colombia (2004), Filippine (2018), Gabon (2016), Guinea (2009), Iraq/UK (chiusa nel 2006, riaperta nel 2014), Nigeria (2010), Palestina (2015, ex art. 12(3), Ucraina (2014, e Venezuela (2018).

Da quando lo Statuto di Roma è entrato in vigore, nel 2002, la Corte Penale Internazionale ha costantemente lavorato per promuovere la cooperazione, la complementarità e l'universalità, come componenti fondamentali per l'efficace funzionamento del sistema giuridico dello Statuto di Roma.

La Corte ha agito in vari modi, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione a seminari e simposi di cooperazione regionale di alto livello, eventi tecnici per rafforzare la cooperazione ed eventi incentrati sulla professione legale. 

https://www.icc-cpi.int/get-involved/justice-at-work?ln=fr

Kampala (Uganda)

La prima Conferenza di revisione dello Statuto della Corte penale internazionale si è svolta a Kampala, Uganda, dal 31maggio all’ 11 giugno 2010.

Hanno partecipato alla Conferenza rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi sussidiari dell'Assemblea degli Stati Parte, e delle organizzazioni non governative accreditate.

La Conferenza di revisione è stata l’occasione per fare un bilancio sul ruolo avuto dalla Corte penale internazionale fino ad oggi, ponendo particolare attenzione all’impatto della stessa sulle vittime e sulle comunità colpite e sui temi della complementarietà, della cooperazione e delle interrelazioni tra esigenze di pace e di giustizia.


Sul tavolo dei negoziati sono state prese in considerazione un novero di questioni quali la definizione del crimine di aggressione, la possibilità di eliminare la clausola di opting out per i crimini di guerra e l’inclusione dell’uso di certe armi tra i crimini di guerra nel contesto di conflitti armati di carattere non internazionale.



Con riferimento a quest’ultimo puntola Conferenza di revisione di Kampala ha visto l’adozione di uno specifico emendamento, ad oggi ratificato da 17 Paesi.

Presentato dal Belgio, l’emendamento in questione aveva quale obiettivo quello di inserire nell’elenco di crimini di guerra applicabile ai conflitti di carattere non internazionale tre nuove fattispecie relative all’impiego di alcune tipologie di armi. Tali fattispecie, già presenti all’art. 8, lettera b) relativo ai conflitti internazionali, prescrivono il divieto di:
- utilizzare veleni o armi velenose;
- utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
- utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio.

A parere del Comitato Internazionale della Croce Rossa questo emendamento contribuisce a rendere l’art. 8 dello Statuto più conforme alle norme di diritto internazionale umanitario applicabili nel corso di questo tipo di conflitti. Il divieto di utilizzare armi velenose o asfissianti e la prescrizione dell’uso di proiettili espandibili, quali corollari del divieto di impiegare armi che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscono in modo indiscriminato, hanno infatti assunto il carattere di norme generali applicabili a tutte le tipologie di conflitto armato.

Durante la Conferenza è stato definito il crimine di e di far entrare in vigore la legislazione a partire da una qualunque data successiva al 1º gennaio 2017.
Gli articoli approvati a Kampala stabiliscono infatti "che la Corte potrà esercitare la sua giurisdizione solo rispetto ai crimini che siano commessi dopo l’adozione di una decisione in questo senso da parte degli Stati parti in una data successiva al 1º gennaio 2017, e il decorso di un anno dalla ratifica degli emendamenti ad opera di trenta Stati parte.

Collegandosi al sito: https://www.icc-cpi.int/get-involved/justice-at-work?ln=fr si possono avere tutte le informazioni sulla Corte Penale Internazionale e su tutti i procedimenti giudiziali in corso.

Se non c’è giustizia non c’è pace!



 
Alcuni scatti significativi
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